giovedì 8 novembre 2012

RCA AUTO, COSA CAMBIA (ED È IMPORTANTE SAPERLO) DAL 1 GENNAIO 2013

RCA AUTO, COSA CAMBIA (ED È IMPORTANTE SAPERLO) DAL 1 GENNAIO 2013

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l'auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.

Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l'assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio [1]. Inoltre, all'automobilista non veniva elevata alcuna multa se trovato con l'assicurazione scaduta purché entro i cinque giorni successivi a detta scadenza (sia che sorpreso alla guida, sia che il veicolo venga notato in sosta con il contrassegno scaduto). 

Tuttavia, una recentissima riforma [2], a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l'assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.

In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito. 

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il "vecchio" periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

[1] Più precisamente la copertura assicurativa era operativa comunque nei 15 giorni successivi alla scadenza nel caso di rata intermedia (generalmente semestrale), mentre, in caso di scadenza annuale del contratto senza clausola di tacito rinnovo, era comunque necessario controllare se la compagnia concedesse o meno i 15 giorni di proroga della copertura.
[2] Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l'art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)